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Intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali
La necessità di definire 3 tipologie di dati che rappresentano una sottocategoria dei dati particolari (l’insieme completo), deriva dal fatto che il trattamento di queste categorie di dati, che definiamo «dati particolari», è soggetto a maggiori attenzioni da parte del Titolare e di tutti i soggetti che per esso intervengono nel trattamento.
Questa attenzione particolare è sottolineata dalla definizione di un articolo apposito che ne regolamenta le possibilità di trattamento. Il trattamento dei dati particolari è perciò consentito in presenza di taluni requisiti specifici individuati dall’articolo 9 del Regolamento, il quale ha previsto la possibilità per Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riferimento al predetto trattamento.
Il decreto legislativo n. 101/2018 (Codice), in vigore dal 19 settembre 2018, ha previsto, al riguardo, che il Garante completi l’individuazione dei presupposti di liceità dei suddetti trattamenti, adottando specifiche misure di garanzia e promuovendo l’adozione di regole deontologiche (artt. 2-septies e 2-quater del Codice).

Indice dei contenuti:

  • PREMESSA
  • Disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario
    • Le deroghe al divieto generale
    • Richiesta di consenso
    • Fascicolo sanitario elettronico
    • Dossier sanitario
    • In conclusione
  • Informazioni da fornire all’interessato
    • Principi
    • Erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
    • MMG e pediatra
    • Tempi di conservazione
    • In conclusione
  • Responsabile della protezione dei dati (DPO)
  • Registro delle attività di trattamento
    • Obbligo di tenuta
    • In conclusione
  • Autorizzazioni generali
    • Autorizzazione generale n. 1/2016 al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro
    • Autorizzazione generale n. 3/2016 al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo
      – delle fondazioni
      – delle chiese e associazioni o comunità religiose
    • Autorizzazione generale n. 6/2016 al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati
    • Autorizzazione generale n. 8/2016 al trattamento dei dati genetici
    • Autorizzazione generale n. 9/2016 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica
  • Chiarimenti in tema di fatturazione elettronica

Il soggetto dovrebbe avere ricevuto una formazione generale sul Regolamento.

A tal riguardo è indispensabile la frequentazione dei corsi di FORMAZIONE GENERALE:

  • PARTE I – INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PRIVACY
  • PARTE II – I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO PRIVACY
  • PARTE III – I DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DAL REGOLAMENTO PRIVACY
  • PARTE IV – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY
  • PARTE V – GLI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO

Destinatari: Il corso è rivolto a Titolari
– Responsabili
– consulenti e formatori in materia di privacy e a tutti quei soggetti che operano nello specifico trattamento di dati particolari sanitari.

La durata del corso è di 3 ore.
Le slides potranno essere svolte nel tempo desiderato, ma dovranno essere visionate tutte nella sequanza predisposta. Non sarà possibile saltare a slides successive non ancora viste. Sarà invece possibile tornare a slides già viste.
Il tempo indicato non è vincolante per la partecipazione e per il conseguimento dell’attestato di frequenza e acquisizione delle conoscenze.
Ciò significa che l’utente in fase di partecipazione al corso potrà decidere di proseguire con un ritmo differente rendendo in questo modo il corso più veloce.

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Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
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  • Assessments Yes