La videoripresa svolta con impianti analogici o digitali, con o senza registrazione, è un trattamento di dati di persone fisiche o di dati a loro collegati o collegabili. Pertanto devono essere presi in considerazione tutti gli adempimenti dettati dal Regolamento, oltre che dalle altre normative.
Con questo corso si acquisiscono le nozioni per la gestione di un impianto di videosorveglianza alla luce delle nuove disposizioni normative sulla privacy e previste dall’art. 4 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori).
Indice dei contenuti:
- Cos’è la videosorveglianza
- Videosorveglianza e privacy
- Perché la videosorveglianza
- Ambienti di applicazione
- Videosorveglianza in ambiente lavorativo
- Videosorveglianza in ambito privato
- Privacy by default e Privacy by design
- Conservazione e sicurezza delle riprese
- Le sanzioni per chi non rispetta la legge
Il soggetto che partecipa al corso dovrebbe essere in grado di comprendere le regole generali della normativa.
A tal riguardo si consiglia la frequentazione dei corsi di FORMAZIONE GENERALE:
- PARTE I – INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PRIVACY
- PARTE II – I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO PRIVACY
- PARTE III – I DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DAL REGOLAMENTO PRIVACY
- PARTE IV – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY
- PARTE V – GLI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO
Destinatari: Il corso è rivolto a Titolari e a tutti quei soggetti autorizzati che in qualche modo possono aver a che fare con gli impianti di videosorveglianza
– in qualità di utenti
– gestori
– manutentori o installatori.
La durata del corso è di 1 ora.
Le slides sono suddivise riservando un tempo adeguato al contenuto.
Il tempo indicato non è vincolante per la partecipazione e per il conseguimento dell’attestato di frequenza e acquisizione delle conoscenze.
Ciò significa che l’utente in fase di partecipazione al corso potrà decidere di proseguire con un ritmo differente rendendo in questo modo il corso più veloce.
E’ in ogni caso vincolante la visione di tutte le slides e la partecipazione a tutti i quiz interattivi.
L’obbligo formativo per i soggetti con un ruolo attivo nei trattamenti dei dati personali è stabilito a livello generale nel Regolamento poichè il Legislatore vuole essere certo che chiunque operi sotto il controllo del Titolare o del Responsabile, agisca con cognizione di causa.
Ma in particolare ci sono due articoli specifici del Regolamento che vale la pena tenere in considerazione:
- L’articolo 29, relativo al trattamento svolto dai soggetti sotto l’autorità del titolare o del responsabile: definisce l’aspetto cardine della formazione generale, ossia che chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare o sotto quella del Responsabile, abbia accesso ai dati personali solo se istruito in tal senso
- L’articolo 32, che si occupa di come garantire la sicurezza del trattamento, al punto 4 ribadisce la necessità di fornire precise istruzioni ai soggetti che effettuano il trattamento di dati personali.
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