Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.
Sapere come gestire la comunicazione attraverso gli strumenti appropriati, con un linguaggio chiaro e corretto, rappresentano solo due delle necessità in capo al Titolare che ha l’obbligo di redigere uno dei documenti più importanti del trattamento.
La trasparenza, semplicità ed efficacia nella comunicazione con gli interessati è punto centrale del Regolamento ed il Legislatore pone le basi del rapporto con il Titolare con gli articoli 13 e 14. L’informativa è uno degli atti più importanti che il Titolare ha il compito di gestire nei confronti dell’interessato e rappresenta il punto principale di informazione. Per questo motivo deve essere concepito in modo corretto ed esaustivo, frutto di valutazioni rigorose e conseguenti le valutazioni del rischio.
Con questo corso si acquisiscono le nozioni fondamentali per comprendere l’informativa in tutte le sue componenti.
Necessario per il Titolare, che l’informativa la deve redigere e gestire, sia per gli addetti che devono sapere come raccogliere le firme, come sottoporla all’interessato.
Indice dei contenuti:
- FINALITA’ DELL’INFORMATIVA
- DESTINATARI
- TEMPI DI SOTTOMISSIONE DELL’INFORMATIVA
- CHI LA DEVE REDIGERE
- CHI LA PU0’ SOTTOPORRE
- MODALITA’ DI SOTTOMISSIONE
- CONTENUTI
- Oggetto del trattamento
- Finalità
- Basi giuridiche art. 6
- Basi giuridiche art. 9
- Modalità di trattamento
- Accesso ai dati
- Conservazione
- Comunicazione dei dati
- Trasferimento dei dati
- Natura del conferimento
- Diritti dell’interessato
- Modalità di esercizio dei diritti
- IL CONSENSO
- LA FIRMA
- LA CONSERVAZIONE
- LE ESENZIONI
- LE SANZIONI
Il soggetto che partecipa al corso dovrebbe essere in grado di comprendere le regole generali della normativa.
A tal riguardo si consiglia la frequentazione dei corsi di FORMAZIONE GENERALE:
- PARTE I – INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PRIVACY
- PARTE II – I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL REGOLAMENTO PRIVACY
- PARTE III – I DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DAL REGOLAMENTO PRIVACY
- PARTE IV – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY
- PARTE V – GLI ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO
Destinatari: Il corso è rivolto a Titolari e Responsabili del trattamento ed agli autorizzati in considerazione del fatto che spesso l’informativa viene sottoposta da soggetti differenti e conoscerne gli aspetti pratici è di primaria importanza.
La durata del corso è di 1 ora.
Le slides sono suddivise riservando un tempo adeguato al contenuto.
Il tempo indicato non è vincolante per la partecipazione e per il conseguimento dell’attestato di frequenza e acquisizione delle conoscenze.
Ciò significa che l’utente in fase di partecipazione al corso potrà decidere di proseguire con un ritmo differente rendendo in questo modo il corso più veloce.
E’ in ogni caso vincolante la visione di tutte le slides e la partecipazione a tutti i quiz interattivi.
L’obbligo formativo per i soggetti con un ruolo attivo nei trattamenti dei dati personali è stabilito a livello generale nel Regolamento poiché il Legislatore vuole essere certo che chiunque operi sotto il controllo del Titolare o del Responsabile, agisca con cognizione di causa.
Ma in particolare ci sono due articoli specifici del Regolamento che vale la pena tenere in considerazione:
- L’articolo 29, relativo al trattamento svolto dai soggetti sotto l’autorità del titolare o del responsabile: definisce l’aspetto cardine della formazione generale, ossia che chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare o sotto quella del Responsabile, abbia accesso ai dati personali solo se istruito in tal senso
- L’articolo 32, che si occupa di come garantire la sicurezza del trattamento, al punto 4 ribadisce la necessità di fornire precise istruzioni ai soggetti che effettuano il trattamento di dati personali.
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